Art. 323 c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Articolo abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 25 agosto 2024

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 323 c.p. prevedeva il delitto di abuso d’ufficio, norma di chiusura del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La disposizione è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, con effetto dal 25 agosto 2024. Il reato tutelava il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) contro l’uso distorto dei poteri pubblici a fini di vantaggio privato o di danno altrui, colpendo condotte che non integravano reati più gravi come il peculato, la concussione o la corruzione.

La storia della norma è segnata da continue riscritture, mosse dalla preoccupazione di delimitare il sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa e di contrastare la cosiddetta “paura della firma” degli amministratori. Dopo le riforme del 1990 e del 1997, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 aveva ristretto la fattispecie alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuassero margini di discrezionalità. La legge n. 114 del 2024 ha infine eliminato l’incriminazione.

Contenuto della disposizione

Nel testo vigente fino al 24 agosto 2024, salvo che il fatto costituisse più grave reato, era punito con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecava ad altri un danno ingiusto. La condotta doveva consistere:

  • nella violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, prive di margini di discrezionalità;
  • oppure nell’omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Il dolo era intenzionale: l’evento di vantaggio o di danno doveva essere lo scopo primario dell’agente, non una mera conseguenza accettata. Era prevista un’aggravante per i vantaggi o danni di rilevante gravità.

Con l’abrogazione si è prodotta una abolitio criminis: ai sensi dell’art. 2, secondo comma, c.p. nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Nei procedimenti pendenti deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; per le condanne definitive il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. Restano impregiudicati i profili di responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico agente.

Profili applicativi

L’abrogazione non ha cancellato la rilevanza penale di tutte le condotte prima qualificate come abuso. Occorre verificare, caso per caso, se il fatto sia riconducibile ad altre norme incriminatrici, secondo il criterio della continuità del tipo di illecito: quando gli elementi strutturali del fatto concreto sono previsti anche da una norma diversa, vigente sia al momento del fatto sia al momento del giudizio, il fatto resta punibile, con applicazione della disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p.

Il caso più rilevante è quello dell’abuso distrattivo. Con il d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è stato introdotto l’art. 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili), che punisce, fuori dei casi di peculato, il pubblico agente che destina denaro o cose mobili di cui ha la disponibilità per ragione dell’ufficio a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di legge prive di margini di discrezionalità, procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. Le condotte di questo tipo conservano rilievo penale; ne restano invece fuori, con vera abolizione, le distrazioni di beni immobili o di prestazioni lavorative e quelle realizzate senza la disponibilità del bene per ragione dell’ufficio.

Altre condotte possono ricadere nel rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), nella turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) o del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), nella rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) o, se vi è uno scambio, nella corruzione. Sul piano difensivo occorre quindi verificare con attenzione l’imputazione e l’eventuale riqualificazione, nonché, per le condanne definitive, la proposizione dell’incidente di esecuzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 3 luglio 2025, n. 95: sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio sollevate con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida), che rimette alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta se incriminare tali condotte senza imporne il mantenimento.
  • Cassazione penale, sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 4520: l’art. 314-bis c.p. non ha assorbito tutto il peculato per distrazione, ma ha raccolto le condotte distrattive prima punite come abuso d’ufficio, che restano punibili con la pena più mite in forza dell’art. 2, quarto comma, c.p.; il legislatore ha realizzato un’abrogazione solo parziale, con abolizione per le distrazioni senza violazione di specifiche norme di legge, per quelle prive del presupposto della disponibilità del bene e per quelle relative a beni immobili.
  • Cassazione penale, sez. I, 7 febbraio 2025, n. 5041: è stato rigettato il ricorso contro il diniego di revoca parziale ex art. 673 c.p.p. di una condanna per traffico di influenze illecite finalizzato a condotte di abuso d’ufficio, perché il fine illecito perseguito, consistente in un’indebita destinazione di risorse pubbliche in violazione di regole prive di discrezionalità, trova continuità normativa nell’art. 314-bis c.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 1149: la Corte ha ribadito che l’art. 314-bis c.p. ha natura sussidiaria rispetto al peculato e che le condotte distrattive aventi a oggetto beni immobili, rimaste fuori dalla nuova fattispecie, sono state interessate da una reale abolitio criminis.

Rapporti con altre norme

Dopo l’abrogazione, il sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione ruota attorno al peculato (art. 314 c.p.) e all’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), alla concussione (art. 317 c.p.), alle varie ipotesi di corruzione (artt. 318-322 c.p.), all’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), al rifiuto e all’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e alla rivelazione di segreti (art. 326 c.p.). La stessa legge n. 114 del 2024 ha riformulato il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), richiedendo relazioni effettivamente esistenti e un’utilità economica destinata a remunerare il pubblico agente per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Restano centrali l’art. 2 c.p., che regola la successione di leggi penali, e l’art. 673 c.p.p., per la revoca delle condanne per fatti non più previsti come reato.