Art. 322-ter.1 c.p. Custodia giudiziale dei beni sequestrati
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.