Art. 322-ter.1 c.p. Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.