Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 316 c.p. disciplina il peculato mediante profitto dell’errore altrui, figura minore collocata subito dopo il peculato (art. 314 c.p.) tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità.
La ratio è quella di sanzionare lo sfruttamento, da parte del pubblico agente, di un vantaggio indebito che gli giunge per effetto di un errore non provocato da lui. Il disvalore è minore rispetto al peculato, perché il possesso del bene non deriva dalla funzione ma da uno sbaglio altrui, e minore rispetto alla truffa o alla concussione, perché l’agente non inganna né costringe nessuno: si limita a non correggere l’errore e a trattenere ciò che non gli spetta. Il bene tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, oltre agli interessi patrimoniali del privato o dell’ente che subiscono l’errore.
Il secondo comma, che prevede una pena più grave quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto superano euro 100.000, è frutto dell’adeguamento dell’ordinamento alla direttiva (UE) 2017/1371 sulla tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo. È un reato proprio: può commetterlo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.
Presupposto: l’errore altrui. L’errore deve essere spontaneo, cioè preesistente e indipendente dalla condotta dell’agente. Se l’errore è provocato dal pubblico agente con artifici o raggiri, il fatto esce dall’art. 316 c.p. e integra, secondo i casi, la truffa aggravata o il peculato. L’errore deve riguardare l’an o il quantum della prestazione, cioè l’esistenza o l’entità del debito: chi paga crede di dovere ciò che non deve, o di dovere più del dovuto. Se invece l’errore cade sul soggetto, ad esempio perché il denaro viene consegnato a un funzionario incompetente, si applica il peculato.
Condotta. Consiste nel ricevere o nel ritenere indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per un terzo. Ricevere significa accettare la dazione erronea al momento in cui avviene; ritenere significa trattenere ciò che si è ricevuto senza accorgersene, una volta scoperto l’errore.
Nesso funzionale. Il fatto deve avvenire nell’esercizio delle funzioni o del servizio: l’errore deve inserirsi in un rapporto che il privato intrattiene con l’agente in quanto pubblico ufficiale o incaricato.
Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico: consapevolezza dell’errore altrui e del carattere indebito della ricezione o ritenzione, e volontà di profittarne.
Pena. La reclusione da sei mesi a tre anni; da sei mesi a quattro anni nell’ipotesi aggravata del secondo comma. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.
Profili applicativi
Le ipotesi tipiche sono i versamenti eccedenti eseguiti da un contribuente o da un utente per errore di calcolo, i pagamenti di diritti o tributi non dovuti e trattenuti dal funzionario, le somme accreditate per sbaglio su conti gestiti dal pubblico agente. In tutti questi casi l’agente non ha determinato l’errore, ma ne approfitta.
Nella prassi, la norma ha carattere marginale e residuale, perché la giurisprudenza ne applica rigorosamente i presupposti. Quando il pubblico ufficiale fa credere al privato che un servizio gratuito sia a pagamento, oppure lo induce a versare somme non dovute con una falsa rappresentazione, l’errore è provocato e si configura la truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n. 1, e art. 61, n. 9, c.p.). Quando il denaro entra nella disponibilità del pubblico agente per ragioni d’ufficio, ad esempio per una consegna finalizzata a uno scopo istituzionale, e poi viene trattenuto, si tratta di peculato, anche se l’agente invoca la dimenticanza o l’errore di un superiore.
La qualificazione ha conseguenze notevoli: il peculato è punito con pene molto più gravi; la truffa aggravata ha un diverso regime. Per la difesa è quindi decisivo ricostruire l’origine dell’errore e il titolo per cui il bene è giunto nella disponibilità dell’agente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme