Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.(281)

Testo in vigore dal 19 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (281)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 319-ter c.p. punisce la corruzione in atti giudiziari: i fatti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p., quando sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma è stata introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.

Si tratta di una delle figure più gravi del sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, perché la corruzione colpisce qui la funzione giurisdizionale, presidio ultimo dei diritti. Il bene tutelato non è soltanto il buon andamento dell’amministrazione, ma l’imparzialità e la terzietà della giurisdizione e la corretta dialettica processuale, che garantiscono alle parti un giudizio non condizionato da interessi esterni. Per questo la giurisprudenza riconosce alla finalità di favorire o danneggiare una parte un peso preponderante, al punto da rendere irrilevante, in questa fattispecie, la distinzione tra atto conforme e atto contrario ai doveri d’ufficio.

La norma è un reato autonomo e non una circostanza aggravante della corruzione comune: lo dimostrano il distinto nomen iuris, la previsione di un dolo specifico e l’esistenza di proprie circostanze aggravanti.

Contenuto della disposizione

Soggetti. Il corrotto è il pubblico ufficiale che compie atti destinati a incidere su un processo. Vi rientrano non solo i magistrati, ma tutti i soggetti che concorrono all’esercizio della funzione giudiziaria: cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici e periti, coadiutori del curatore fallimentare e, secondo le Sezioni Unite, il testimone, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai fini della norma. Il corruttore è punito ai sensi dell’art. 321 c.p.

Condotta. È quella della corruzione comune: ricevere denaro o altra utilità, o accettarne la promessa, per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). Il reato si consuma con l’accettazione della promessa o, se segue la dazione, con questa; non occorre che l’atto sia poi compiuto né che il vantaggio sia conseguito.

Il processo. Il riferimento al processo civile, penale o amministrativo ha portata onnicomprensiva e include ogni tipo di processo, anche tributario e contabile, nonché le procedure esecutive e concorsuali di natura giurisdizionale.

Dolo specifico. L’atto o il comportamento del pubblico ufficiale deve essere finalizzato a favorire o danneggiare una parte. Il vantaggio o il danno devono discendere dall’atto del pubblico ufficiale, non dalla controprestazione del privato.

Corruzione susseguente. Dopo un contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato che il reato è configurabile anche quando l’utilità è data o promessa dopo il compimento dell’atto, purché questo sia stato compiuto con la finalità di favorire o danneggiare una parte.

Pene. La reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la reclusione da otto a venti anni. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale.

Profili applicativi

La casistica è ampia: magistrati che si accordano con avvocati per l’esito di cause o per provvedimenti cautelari, cancellieri che alterano le date di deposito o accelerano anomalamente le procedure, consulenti tecnici d’ufficio che orientano l’elaborato, ufficiali giudiziari che condizionano le procedure esecutive. Il terreno su cui si concentra la giurisprudenza è la delimitazione dell’oggetto del patto.

Occorre anzitutto che l’atto rientri nella competenza o nella sfera di influenza dell’ufficio del corrotto: chi promette un intervento prezzolato su colleghi di un altro ufficio, sfruttando solo il proprio prestigio, non commette corruzione in atti giudiziari per difetto di tipicità; il fatto può semmai rientrare nel traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). In secondo luogo, quando gli accordi riguardano singoli atti in processi diversi individuati di volta in volta, si hanno tanti reati quanti sono i patti, e non un unico reato di asservimento della funzione. Infine, se il patto non è concluso per il rifiuto del pubblico ufficiale, è configurabile il tentativo di corruzione in atti giudiziari, pur in assenza di una norma corrispondente all’istigazione dell’art. 322 c.p.

Sul piano civile, l’accertamento penale della corruzione del giudice è titolo autonomo per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore della parte danneggiata, indipendentemente dalla revocazione della sentenza civile viziata.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 aprile 2010, n. 15208: la corruzione in atti giudiziari è configurabile anche nella forma susseguente; la finalità di favorire o danneggiare si riferisce all’atto del pubblico ufficiale; il testimone riveste la qualifica di pubblico ufficiale e la sua reticenza può integrare la condotta del reato. Nella vicenda il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 marzo 2007, n. 12409: il reato è figura autonoma rispetto alla corruzione comune, per il distinto nomen iuris, il dolo specifico e le proprie aggravanti; è configurabile il tentativo.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 luglio 2018, n. 35267: rileva che il pubblico ufficiale, compiendo un atto idoneo a incidere sul processo, agisca con finalità non imparziale verso una parte, essendo irrilevante la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio; la violazione delle norme sull’astensione dei giudici integra il reato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17973: il riferimento al processo civile, penale o amministrativo include anche il processo tributario; l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella competenza o nell’influenza dell’ufficio del corrotto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 22 luglio 2020, n. 22004: costituisce atto giudiziario anche l’atto del funzionario di cancelleria che accelera anomalamente la procedura, influenza il consulente tecnico o falsifica la data di deposito della perizia; ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 29 aprile 2025, n. 16333: accordi distinti per singoli atti in procedimenti individuati di volta in volta integrano una pluralità di reati e non un unico asservimento della funzione; esclusa l’induzione indebita in presenza di rapporti paritari tra giudice e avvocato.
  • Cassazione penale, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 47058: occorre che l’atto inerisca a uno specifico procedimento e che la volontà sia diretta a favorire o danneggiare una parte; il reato si consuma con l’accettazione della promessa, a prescindere dal vantaggio conseguito; confermata la misura nei confronti dell’avvocato che aveva corrotto l’ufficiale giudiziario in una procedura di sfratto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 33435: non integra il reato l’intervento prezzolato promesso da un magistrato su colleghi di altro ufficio, privo di collegamento con i poteri del proprio; l’accertamento della corruzione del giudice fonda il risarcimento di tutti i danni anche senza revocazione della sentenza civile.

Rapporti con altre norme

  • Artt. 318 e 319 c.p.: i fatti di corruzione richiamati costituiscono la base della fattispecie.
  • Art. 321 c.p.: estende le pene al corruttore.
  • Art. 322 c.p.: l’istigazione alla corruzione non ha un omologo per gli atti giudiziari, ma è configurabile il tentativo ai sensi dell’art. 56 c.p.
  • Art. 319-quater c.p.: l’induzione indebita presuppone un abuso prevaricatore del pubblico ufficiale, assente nei rapporti paritari.
  • Art. 346-bis c.p.: il traffico di influenze illecite riguarda la mediazione verso pubblici ufficiali su cui il mediatore non ha poteri funzionali.
  • Artt. 372, 373, 374 e 374-bis c.p.: falsa testimonianza, falsa perizia e frode processuale, che possono concorrere o restare distinte in base agli elementi del fatto.
  • Art. 322-ter c.p.: prevede la confisca del profitto o del prezzo.
  • Art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: il reato fonda la responsabilità dell’ente, con sanzioni più gravi nell’ipotesi del secondo comma.
  • Art. 395, n. 6, c.p.c.: la sentenza effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato è soggetta a revocazione.