Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 319-ter c.p. punisce la corruzione in atti giudiziari: i fatti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p., quando sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma è stata introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.
Si tratta di una delle figure più gravi del sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, perché la corruzione colpisce qui la funzione giurisdizionale, presidio ultimo dei diritti. Il bene tutelato non è soltanto il buon andamento dell’amministrazione, ma l’imparzialità e la terzietà della giurisdizione e la corretta dialettica processuale, che garantiscono alle parti un giudizio non condizionato da interessi esterni. Per questo la giurisprudenza riconosce alla finalità di favorire o danneggiare una parte un peso preponderante, al punto da rendere irrilevante, in questa fattispecie, la distinzione tra atto conforme e atto contrario ai doveri d’ufficio.
La norma è un reato autonomo e non una circostanza aggravante della corruzione comune: lo dimostrano il distinto nomen iuris, la previsione di un dolo specifico e l’esistenza di proprie circostanze aggravanti.
Contenuto della disposizione
Soggetti. Il corrotto è il pubblico ufficiale che compie atti destinati a incidere su un processo. Vi rientrano non solo i magistrati, ma tutti i soggetti che concorrono all’esercizio della funzione giudiziaria: cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici e periti, coadiutori del curatore fallimentare e, secondo le Sezioni Unite, il testimone, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai fini della norma. Il corruttore è punito ai sensi dell’art. 321 c.p.
Condotta. È quella della corruzione comune: ricevere denaro o altra utilità, o accettarne la promessa, per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). Il reato si consuma con l’accettazione della promessa o, se segue la dazione, con questa; non occorre che l’atto sia poi compiuto né che il vantaggio sia conseguito.
Il processo. Il riferimento al processo civile, penale o amministrativo ha portata onnicomprensiva e include ogni tipo di processo, anche tributario e contabile, nonché le procedure esecutive e concorsuali di natura giurisdizionale.
Dolo specifico. L’atto o il comportamento del pubblico ufficiale deve essere finalizzato a favorire o danneggiare una parte. Il vantaggio o il danno devono discendere dall’atto del pubblico ufficiale, non dalla controprestazione del privato.
Corruzione susseguente. Dopo un contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato che il reato è configurabile anche quando l’utilità è data o promessa dopo il compimento dell’atto, purché questo sia stato compiuto con la finalità di favorire o danneggiare una parte.
Pene. La reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la reclusione da otto a venti anni. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale.
Profili applicativi
La casistica è ampia: magistrati che si accordano con avvocati per l’esito di cause o per provvedimenti cautelari, cancellieri che alterano le date di deposito o accelerano anomalamente le procedure, consulenti tecnici d’ufficio che orientano l’elaborato, ufficiali giudiziari che condizionano le procedure esecutive. Il terreno su cui si concentra la giurisprudenza è la delimitazione dell’oggetto del patto.
Occorre anzitutto che l’atto rientri nella competenza o nella sfera di influenza dell’ufficio del corrotto: chi promette un intervento prezzolato su colleghi di un altro ufficio, sfruttando solo il proprio prestigio, non commette corruzione in atti giudiziari per difetto di tipicità; il fatto può semmai rientrare nel traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). In secondo luogo, quando gli accordi riguardano singoli atti in processi diversi individuati di volta in volta, si hanno tanti reati quanti sono i patti, e non un unico reato di asservimento della funzione. Infine, se il patto non è concluso per il rifiuto del pubblico ufficiale, è configurabile il tentativo di corruzione in atti giudiziari, pur in assenza di una norma corrispondente all’istigazione dell’art. 322 c.p.
Sul piano civile, l’accertamento penale della corruzione del giudice è titolo autonomo per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore della parte danneggiata, indipendentemente dalla revocazione della sentenza civile viziata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme