Art. 316-bis c.p. ( Malversazione di erogazioni pubbliche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. ).
2. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 316-bis c.p. punisce la malversazione di erogazioni pubbliche: la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
Pur collocata tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la norma colpisce un soggetto privato. La sua ragion d’essere è la tutela dell’intervento pubblico nell’economia: quando lo Stato o l’Unione europea finanziano un’attività per uno scopo di interesse generale, la distrazione delle somme vanifica la politica pubblica sottostante. Il bene protetto non è soltanto il patrimonio dell’ente erogatore, ma l’interesse alla effettiva destinazione delle risorse alle finalità per cui sono state concesse. La norma reprime quindi le frodi successive all’ottenimento del beneficio, a differenza della truffa aggravata e dell’indebita percezione, che riguardano la fase della sua acquisizione.
Il testo è stato riformulato dall’art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25: la rubrica è passata da “Malversazione a danno dello Stato” a “Malversazione di erogazioni pubbliche” e l’oggetto della condotta è stato esteso ai mutui agevolati e alle altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate. È stato inoltre eliminato il precedente riferimento alla destinazione a opere o attività di pubblico interesse, sostituito dalla formula più ampia delle finalità previste.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo. Può commettere il reato soltanto chi è estraneo alla pubblica amministrazione: imprese, enti privati, professionisti, persone fisiche. Il pubblico agente che distrae risorse pubbliche risponde, se ne ricorrono i presupposti, di peculato o di indebita destinazione.
Presupposto. L’agente deve aver ottenuto un’erogazione pubblica vincolata a una o più finalità. Sono irrilevanti le modalità di acquisizione: il finanziamento può essere stato ottenuto lecitamente o fraudolentemente, perché la norma lo assume come mero fatto storico. La giurisprudenza ha incluso nella nozione anche i finanziamenti erogati da banche private ma assistiti da garanzia pubblica, come quelli previsti dalla legislazione emergenziale della pandemia.
Condotta. È strutturalmente omissiva: consiste nel non destinare le somme alle finalità previste, sia lasciandole inutilizzate, sia impiegandole per altri scopi.
Consumazione. Il reato si perfeziona alla scadenza del termine previsto per la realizzazione dell’opera o dell’attività finanziata oppure, anche prima, quando diviene impossibile destinare i fondi alla finalità pubblica, ad esempio perché sono stati interamente spesi per altri scopi o perché è stato violato un vincolo ulteriore, come l’obbligo di utilizzare un conto dedicato. Finché il termine non è scaduto e la finalità resta realizzabile, il diverso impiego temporaneo del denaro non basta.
Elemento soggettivo. Dolo generico: consapevolezza del vincolo di destinazione e volontà di non rispettarlo.
Pena. La reclusione da sei mesi a quattro anni. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale.
Profili applicativi
Il contenzioso più rilevante degli ultimi anni ha riguardato i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese o da SACE, previsti dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità). Dopo un iniziale contrasto, la Cassazione ha affermato in modo ormai costante che tali finanziamenti, pur erogati da istituti di credito sulla base di contratti di diritto privato, costituiscono ausili economici pubblici, perché inseriti in una disciplina pubblicistica e sorretti dall’assunzione del rischio da parte dello Stato. L’impiego delle somme per acquisti privati, per il trasferimento su conti personali o a società collegate integra quindi la malversazione, anche se il beneficiario paga regolarmente le rate del mutuo.
Altri profili ricorrenti riguardano il rapporto con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): le Sezioni Unite hanno chiarito che i due reati concorrono, perché tutelano beni diversi e si collocano in momenti diversi. Chi ottiene il finanziamento con falsi documenti e poi lo distrae risponde di entrambi.
Va ricordato, infine, che la malversazione presuppone un vincolo di destinazione effettivamente gravante sulle somme: se l’ente eroga per errore un importo ulteriore rispetto a quello dovuto, dopo che la finalità è stata già realizzata, la somma eccedente non è vincolata e la sua diversa utilizzazione dà luogo solo a un obbligo civilistico di restituzione. Per la difesa è decisivo esaminare l’atto di concessione, il termine di realizzazione del progetto e gli eventuali vincoli ulteriori.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme