Art. 331 c.p. Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
3. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 331 c.p. punisce l’interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità commessa da chi esercita imprese che erogano tali servizi. Pur collocato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il reato riguarda soggetti che possono essere anche privati: ciò che conta è che gestiscano un servizio destinato a soddisfare bisogni della collettività (trasporti, energia, acqua, rifornimento di carburante, sanità, telecomunicazioni). L’interesse tutelato è la continuità e regolarità del servizio, garanzia del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e dei diritti dei cittadini che ne fruiscono.
Il testo risale al 1930. Il terzo comma rinvia all’ultimo capoverso dell’art. 330 c.p., norma che puniva l’abbandono collettivo di pubblici uffici ed è stata abrogata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il rinvio va quindi letto alla luce di quell’abrogazione. Le pene pecuniarie, espresse in lire, corrispondono oggi a una multa non inferiore a 516 euro per l’ipotesi base e non inferiore a 3.098 euro per capi, promotori e organizzatori.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il reato è di evento: occorre accertare un’alterazione concreta del servizio, valutata con riferimento allo specifico servizio colpito e non alla totalità del sistema in cui si inserisce. Sono irrilevanti i disservizi relativi a un singolo atto, privi di ricaduta apprezzabile sul funzionamento complessivo; è invece sufficiente la totale sospensione per una giornata, anche senza prova di danni specifici per singoli utenti.
Frequente è la difesa fondata su un conflitto contrattuale con l’ente concedente o con il nuovo gestore: l’impresa che, in attesa di chiarimenti sul proprio rapporto, sospende il servizio come forma di pressione non può invocare l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) quando il diritto vantato sia soltanto dubbio. Chi gestisce un servizio di pubblica necessità deve garantirne la continuità e far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
Diverso è il caso dello sciopero dei lavoratori, diritto costituzionale (art. 40 Cost.) disciplinato per i servizi pubblici essenziali dalla legge n. 146 del 1990, che prevede un sistema di sanzioni amministrative e non estende l’art. 331 c.p. al lavoratore che vi aderisca.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma più vicina è l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.), che punisce chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni, cagioni un’interruzione o turbi la regolarità del servizio: l’art. 331 c.p. è speciale perché riguarda chi gestisce l’impresa erogatrice. Il danneggiamento commesso in occasione del delitto dell’art. 331 c.p. resta procedibile d’ufficio (art. 635 c.p.). In materia di sciopero, la legge 12 giugno 1990, n. 146 ha abrogato l’art. 330 c.p. e disciplina le prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, con sanzioni amministrative irrogate su impulso della Commissione di garanzia. Per i servizi di pubblica necessità rileva la nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), mentre il rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) riguarda il singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che omette un atto dovuto.