Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 320 c.p. estende all’incaricato di un pubblico servizio le disposizioni sulla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), con una riduzione di pena non superiore a un terzo. Non descrive dunque un reato autonomo, ma amplia la cerchia dei soggetti attivi delle due figure di corruzione passiva.
La ratio è evidente: la venalità di chi svolge un pubblico servizio, pur senza i poteri autoritativi o certificativi propri del pubblico ufficiale, lede l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici. La riduzione di pena riflette il minor rilievo della posizione rivestita.
Il testo vigente è frutto della l. 6 novembre 2012, n. 190. In precedenza la corruzione per atto d’ufficio dell’incaricato di pubblico servizio era punibile solo se questi rivestiva anche la qualità di pubblico impiegato: requisito oggi scomparso, ma ancora rilevante per i fatti anteriori alla riforma, ai quali si applica la disciplina più favorevole (art. 2 c.p.).
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo. È l’incaricato di un pubblico servizio, definito dall’art. 358 c.p. come chi, a qualunque titolo, presta un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma priva dei poteri tipici di questa, con esclusione delle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La qualifica dipende da ciò che il soggetto fa, non dal rapporto con l’ente: può rivestirla anche il dipendente di una società per azioni o di un ente pubblico economico, quando l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e persegue finalità pubbliche.
Condotta. È quella degli artt. 318 e 319 c.p.: ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o accettarne la promessa, per l’esercizio delle proprie funzioni o poteri, oppure per omettere o ritardare un atto del servizio o compiere un atto contrario ai doveri. L’atto deve essere collegato al servizio affidato: rileva anche l’ingerenza di fatto nell’atto, ma non ciò che il soggetto compie al di fuori dell’ambito istituzionale.
Elemento soggettivo. Il dolo generico, che include la consapevolezza del nesso tra l’utilità e l’attività del servizio.
Pene e circostanze. Si applicano le pene degli artt. 318 e 319 c.p., ridotte in misura non superiore a un terzo. Per effetto del richiamo all’art. 319 c.p., sono applicabili anche le aggravanti dell’art. 319-bis c.p. L’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un aumento da un terzo alla metà per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale. Il corruttore risponde ai sensi dell’art. 321 c.p.
Profili applicativi
Il terreno decisivo è l’accertamento della qualifica soggettiva. Occorre verificare, anzitutto, la natura pubblicistica dell’attività dell’ente: per le società partecipate rilevano la partecipazione pubblica, il controllo analogo dell’ente socio e lo svolgimento prevalente dell’attività a suo favore, mentre è irrilevante che la società operi con strumenti privatistici o sia assoggettabile a fallimento. In secondo luogo, occorre esaminare le mansioni in concreto: la giurisprudenza interpreta restrittivamente l’esclusione delle mansioni d’ordine e materiali, riferendola alle sole attività prive di qualsiasi contenuto tecnico, di responsabilità o di autonomia, sicché il maneggio di denaro dell’ente con obbligo di rendiconto, o il controllo degli esiti di notifica, comportano la qualifica.
Un esempio tipico è quello del dirigente o amministratore di una società pubblica che affida lavori a imprese compiacenti in cambio di denaro, eludendo le procedure di evidenza pubblica. Altro caso ricorrente riguarda i tecnici privati che collaborano con l’autorità giudiziaria: il tecnico che esegue le intercettazioni è incaricato di pubblico servizio solo rispetto al singolo incarico ricevuto in un determinato procedimento, non in ragione della sua attività professionale in generale.
Quanto ai fatti anteriori al 2012, la difesa deve verificare se l’imputato fosse anche pubblico impiegato, cioè legato all’ente pubblico da un atto di nomina e da un rapporto di lavoro subordinato: il dipendente di una società concessionaria non lo era, e non può rispondere della vecchia corruzione impropria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme