Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.(281)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l’art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 322 c.p. punisce l’istigazione alla corruzione, cioè il tentativo unilaterale di dare vita a un accordo corruttivo che non si perfeziona perché l’altra parte rifiuta. La norma anticipa la tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) al momento della semplice proposta illecita, senza attendere l’incontro delle volontà che caratterizza la corruzione. Costituisce una deroga alla regola generale dell’art. 115 c.p., secondo cui l’istigazione non accolta non è punibile: il legislatore ha ritenuto che l’offerta o la richiesta di denaro rivolta a un pubblico agente sia di per sé lesiva della correttezza dei rapporti con l’amministrazione.
La struttura attuale deriva dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha introdotto la punibilità del pubblico agente che sollecita (terzo e quarto comma), e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha adeguato il primo comma alla nuova corruzione per l’esercizio della funzione. Il rinvio alle pene degli artt. 318 e 319 c.p. comporta che la disposizione risenta degli inasprimenti di queste norme, da ultimo della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il requisito più discusso è la serietà e idoneità dell’offerta. Non ogni proposta di denaro integra il reato: occorre che, per le modalità, l’entità e il contesto, sia concretamente idonea a turbare psicologicamente il pubblico agente e a indurlo ad accettare. Anche somme modeste possono bastare se accompagnate da condotte inequivoche, come il caso tipico dell’automobilista che, fermato per un controllo stradale, cerca di consegnare una banconota per evitare la contravvenzione. Per escludere il reato non è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia rifiutato e denunciato subito il fatto: il rifiuto è anzi presupposto della fattispecie.
Un secondo presupposto è il collegamento con le funzioni: l’offerta deve riferirsi a un’attività che rientri nella competenza dell’ufficio cui il destinatario appartiene o su cui egli possa esercitare un’ingerenza anche di fatto. Se il funzionario non ha alcun potere sulla pratica, l’offerta può integrare altre figure, ma non l’istigazione alla corruzione.
Infine occorre distinguere la sollecitazione del pubblico agente dall’induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e dalla concussione (art. 317 c.p.): la mera richiesta, che lascia il privato libero di aderire su un piano di parità, è sollecitazione; la richiesta accompagnata da un abuso che pone il privato in soggezione rientra nelle altre figure.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’istigazione alla corruzione si colloca a valle delle figure di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.) e del corruttore (art. 321 c.p.): se l’offerta è accettata, il fatto integra la corruzione consumata. È una figura autonoma di reato, che rende di regola superfluo il ricorso al tentativo di corruzione, configurabile solo quando vi sia stato un coinvolgimento di entrambe le parti in una trattativa non conclusa. La sollecitazione del pubblico agente va distinta dalla concussione (art. 317 c.p.) e dall’induzione indebita (art. 319-quater c.p.). L’art. 322-bis c.p. estende la disciplina ai funzionari dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Stati esteri; l’art. 322-ter c.p. prevede la confisca anche per equivalente; l’art. 323-bis c.p. la diminuzione per i fatti di particolare tenuità. Sul piano degli enti rileva l’art. 25 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Se l’utilità è chiesta o offerta a un intermediario per sfruttare relazioni con il pubblico agente, può ricorrere il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).