Art. 274 c.p. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

2. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.(104)

Testo in vigore dal 11 luglio 1985

Note di aggiornamento

Aggiornamento (104)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell’art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.