Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Testo in vigore dal 28 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.