Art. 270 c.p. Associazioni sovversive
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.