Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Testo in vigore dal 24 agosto 2016

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.