Art. 260 c.p. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

2. 1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

3. 2° è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

4. 3° è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

5. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2013

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.