Art. 265 c.p. Disfattismo politico

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. La pena è non inferiore a quindici anni:

3. 1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

4. 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

5. La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.