Art. 265 c.p. Disfattismo politico
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
2. La pena è non inferiore a quindici anni:
3. 1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
4. 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
5. La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.