Art. 268 c.p. Parificazione degli Stati alleati

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.