Art. 248 c.p. Somministrazione al nemico di provvigioni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.