Art. 252 c.p. Frode in forniture in tempo di guerra
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.