Art. 271 c.p. Associazioni antinazionali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.(180)

Testo in vigore dal 19 luglio 2001

Note di aggiornamento

Aggiornamento (180)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.