Art. 258 c.p. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

3. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.(5)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.