Art. 266 c.p. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
5. 1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
6. 2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
7. 3° in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.(113)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l’istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia “sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione”.