Articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 28 marzo 2006
Note di aggiornamento
Aggiornamento (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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