Art. 253 c.p. Distruzione o sabotaggio di opere militari

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte:

3. 1° se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

4. 2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.(5)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.