Art. 263 c.p. Utilizzazione dei segreti di Stato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
2. Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte.(5)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.