1. Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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