Art. 267 c.p. Disfattismo economico
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
2. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
3. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.