Art. 273 c.p. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.
2. Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.(104)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.