Art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Testo in vigore dal 24 agosto 2016

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.