Art. 249 c.p. Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.