Art. 249 c.p. Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.