Art. 159 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice si determina in conformità dell’art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.