Art. 191 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione del secondo comma dell’art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.