Art. 192 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
1. Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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