Art. 193 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all’entrata in vigore di esso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.