Art. 177 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso.