Art. 177 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.