Art. 160 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all’inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l’inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.