Art. 182 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni dell’art. 1694 e della seconda parte dell’art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
1. Le disposizioni dell’art. 1694 e della seconda parte dell’art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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