Art. 168 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo.