Art. 165 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli effetti dell’annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.