Art. 162 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione dell’art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.