Art. 181 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso.