Art. 163 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.