Art. 172 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.