Art. 175 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.