Art. 178 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prescrizione stabilita dall’art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’art. 1478 del codice del 1865.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.