Art. 185 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
1. La disposizione del secondo comma dell’art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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