Art. 189 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni del primo comma dell’art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.

2. La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.