Art. 158 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
2. La disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.