Art. 171 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento.