Art. 243 c.p. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.(5)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.