Art. 244 c.p. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

2. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Testo in vigore dal 2 giugno 1995

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 244 c.p. appartiene al capo I del titolo I del libro secondo, dedicato ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Punisce chi, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, oppure, nell’ipotesi meno grave, da turbarne le relazioni con un Governo estero o da esporre lo Stato o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o ritorsioni. L’interesse protetto è la conduzione della politica estera, che spetta in via esclusiva agli organi costituzionali: il privato che, con iniziative proprie, coinvolge lo Stato in un conflitto o ne compromette le relazioni internazionali usurpa una prerogativa sovrana e mette in pericolo la pace e la sicurezza della collettività.

La norma conserva sostanzialmente la formulazione originaria del codice Rocco; l’ergastolo previsto per il caso in cui la guerra avvenga ha sostituito l’originaria pena di morte, abolita per i delitti previsti dal codice penale dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224. L’applicazione giurisprudenziale è rarissima: la fattispecie ha assunto rilievo soprattutto come termine di confronto per delimitare figure più recenti, come il reclutamento di mercenari e l’arruolamento con finalità di terrorismo.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chiunque, cittadino o straniero; il reato è comune.
  • Condotta: fare arruolamenti, cioè ingaggiare persone in una formazione armata con un rapporto di tipo militare, oppure compiere altri atti ostili, ossia qualunque azione, anche non violenta, idonea a offendere uno Stato estero (incursioni armate, sabotaggi, attacchi a rappresentanze diplomatiche, operazioni militari private).
  • Elemento negativo: l’assenza di approvazione del Governo, che rende l’atto illecito; l’approvazione esclude il fatto tipico.
  • Evento di pericolo: l’atto deve essere tale da esporre lo Stato italiano al pericolo concreto di una guerra (primo comma) o, in forma attenuata, da turbare le relazioni con un Governo estero ovvero esporre lo Stato o i cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o ritorsioni (secondo comma). Il pericolo va accertato in concreto, con riguardo al contesto internazionale.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, che comprende la consapevolezza della mancanza di approvazione governativa e della idoneità dell’atto a produrre le conseguenze indicate.
  • Pene: reclusione da sei a diciotto anni, ergastolo se la guerra avviene; nell’ipotesi del secondo comma, reclusione da tre a dodici anni, che diventa da cinque a quindici anni se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono rappresaglie o ritorsioni. Le ipotesi aggravate dall’evento sono costruite come delitti aggravati dal verificarsi di conseguenze ulteriori.

Profili applicativi

Il delitto è procedibile d’ufficio, ma per l’art. 313 c.p. non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia, a conferma del rilievo politico delle valutazioni sottese. Data l’entità della pena, la competenza appartiene alla corte d’assise. Il problema interpretativo più rilevante è la nozione di arruolamento, che la giurisprudenza intende in senso stretto, come ingaggio con inquadramento in una struttura di tipo militare. Ne deriva che le attività di reclutamento di combattenti per conflitti esteri che non raggiungono tale soglia, o che non espongono lo Stato al pericolo descritto, ricadono in altre fattispecie: il reclutamento di mercenari (legge 12 maggio 1995, n. 210) o, in presenza di finalità di terrorismo, l’arruolamento previsto dall’art. 270-quater c.p.

Nella prassi delle indagini sui cosiddetti foreign fighters e sui combattenti volontari in conflitti armati, l’art. 244 c.p. viene quindi evocato raramente e, quando lo è, cede di regola alle norme speciali, che non richiedono l’evento di pericolo per lo Stato italiano.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2003, n. 36776: il termine “reclutamento” dell’art. 4 della legge n. 210 del 1995 ha un significato più ampio dell’arruolamento dell’art. 244 c.p.; ritenuto sussistente un accordo finalizzato a un’attività mercenaria, pur in assenza di un contratto di arruolamento e dell’inquadramento in una struttura militare, la Corte ha escluso l’art. 244 c.p. e ritenuto applicabile la norma sul reclutamento di mercenari.
  • Cassazione penale, sez. I, 5 marzo 2009, n. 13597: il reclutamento punito dalla legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro i mercenari comprende sia la ricerca di persone disponibili ad attività militari mercenarie sia il raggiungimento dell’accordo per il loro impiego, ed ha perciò portata più ampia dell’arruolamento contro uno Stato estero previsto dall’art. 244 c.p.
  • Cassazione penale, sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699: la nozione di arruolamento dell’art. 270-quater c.p. non coincide con quella dell’art. 244 c.p., che presuppone l’inquadramento dell’arruolato in una vera e propria struttura militare; ai fini del terrorismo basta l’ingaggio, cioè il serio accordo tra chi propone il compimento organizzato di atti di violenza e chi vi aderisce, momento che segna la consumazione, ferma la configurabilità del tentativo.

Rapporti con altre norme

Nel medesimo capo, l’art. 243 c.p. punisce l’intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano e l’art. 245 c.p. l’intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; tra i delitti contro la personalità interna, l’art. 288 c.p. punisce chi, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo, arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, figura affine ma priva dell’evento di pericolo per le relazioni internazionali. Le norme speciali più vicine sono l’art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo), l’art. 270-quater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) e gli artt. 3 e 4 della legge n. 210 del 1995 sui mercenari. L’art. 313 c.p. subordina l’azione penale all’autorizzazione ministeriale; l’art. 11 Cost., che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e l’art. 87 Cost., che riserva al Presidente della Repubblica la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere, illuminano il fondamento costituzionale del monopolio statale delle scelte di politica estera.