Art. 32 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
1. Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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