Art. 37 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’iscrizione nel registro previsto nell’articolo 314 del codice si esegue senza spese.

2. L’iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.